Il Consiglio comunale: funzioni, composizione ed elezione.
1.Il Consiglio comunale e' l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Comune.
2.L’elezione del Consiglio comunale, la durata in carica, il numero dei consiglieri e il loro stato giuridico sono regolati dalla legge.
3.Il Consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale che viene esercitata secondo le modalità stabilite dal regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
4.Salvo quanto previsto dalla legge e dallo Statuto, con il regolamento di cui al precedente comma sono fissate, in particolare: a) le modalità per la convocazione del Consiglio comunale, per la presentazione e la discussione delle proposte, nonché il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute consiliari, che non può essere inferiore ad otto ed il numero dei voti favorevoli necessario per la validità delle deliberazioni; b) le modalità di attribuzione al Consiglio comunale di servizi, attrezzature e risorse finanziarie, nonché di gestione delle risorse finanziarie attribuite al Consiglio comunale ed alla presidenza del Consiglio comunale per le spese istituzionali connesse alla funzione.
5. Il Consiglio comunale dura in carica fino all’elezione del nuovo Consiglio, limitandosi, dopo l’indizione dei comizi elettorali, ad adottare solo gli atti urgenti ed improrogabili.
6. Sono organi interni del Consiglio comunale: il Presidente del Consiglio comunale, i gruppi consiliari, la conferenza dei capigruppo, le commissioni consiliari.
Funzioni di indirizzo
1. Il Consiglio comunale individua ed interpreta gli interessi generali della comunità e stabilisce in relazione ad essi gli indirizzi che guidano e coordinano le attività di amministrazione e gestione operativa dell'Ente.
2. Il Consiglio comunale esercita la propria funzione di indirizzo, partecipando alla definizione ed all'adeguamento delle linee programmatiche presentate dal Sindaco, relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato, nonché attraverso l'adozione degli atti deliberativi rientranti, in base alle norme di legge, nella propria competenza.
3.Il Consiglio comunale determina gli indirizzi dell'Ente anche attraverso l’adozione di atti politici, secondo le modalità stabilite dal regolamento, quali le risoluzioni, ordini del giorno e mozioni, contenenti obiettivi, principi e criteri informatori dell’attività del Comune.
4 Gli altri organi del Comune devono conformarsi al contenuto degli atti di cui al comma 3 fatta salva la possibilità di discostarsene quando ciò si renda necessario per il miglior conseguimento dell’interesse pubblico; in tali casi va data comunicazione tempestiva al Consiglio comunale.
5. A richiesta del Consiglio Comunale o del suo Presidente, il Sindaco è tenuto a riferire sull'attuazione degli atti consiliari di indirizzo.
6. Il Consiglio comunale può esprimere indirizzi anche in ordine all'attività di aziende, enti, o comunque di ogni soggetto giuridico partecipati dall'Ente ed esprimere, alla luce degli stessi, valutazioni sul loro operato. |